Whistleblowing
WHISTLEBLOWING – D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24
La disciplina del ”whistleblowing”, introdotta nell’ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni corruttivi nell’ambiente di lavoro, prevede una specifica tutela per il segnalante che voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti, è contenuta nel decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937.
Per segnalante si intende colui che è testimone di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro e decide di fare una segnalazione a riguardo. Rientrano nella definizione di segnalanti i dipendenti a tempo determinato, indeterminato, di somministrazione, di apprendistato, i tirocinanti, gli amministratori, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i collaboratori di una impresa fornitrice di beni o di servizi.
Il canale interno
Colui che intenda segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo in Eltek Srl, può farlo secondo le seguenti due modalità:
– in forma scritta, via posta cartacea, utilizzando il modulo scaricabile in questa sezione, secondo le modalità contenute nel modulo stesso e nella procedura, anch’essa disponibile in questa sezione;
– incontro in presenza con il gestore, previo appuntamento telefonico, secondo le modalità contenute nel modulo e nella procedura disponibili in questa sezione.
La segnalazione deve riguardare esclusivamente condotte illecite e non potrà pertanto essere utilizzata dal segnalante per inviare rimostranze di carattere personale che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.
Utilizzando il canale interno, il soggetto invia una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni
Il canale di segnalazione esterno e la divulgazione pubblica
Il canale di gestione interno è da utilizzare il via prioritaria.
I segnalanti possono ricorrere al canale esterno gestito da ANAC, collegandosi al sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing , esclusivamente nei seguenti casi:
- la Società non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.lgs. 24/2023;
• è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
• il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni; - il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
I segnalanti possono, altresì, effettuare la divulgazione pubblica (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Resta ferma la possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.